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Il nuovo APE, l’Attestato di Prestazione Energetica

attestazione prestazione energetica

Da luglio 2018 è in vigore la nuova normativa per l’APE, l’attestato di prestazione energetica: l’obiettivo vincolante della costruzione di edifici, è arrivare ad avere un consumo di energia prodotta da carbone e idrocarburi vicino allo zero entro il 2050, sia per gli edifici pubblici e/o privati.

Il provvedimento è il risultato della negoziazione del pacchetto di misure Clean Energy for all Europeans, pubblicato nel novembre 2016 dalla Commissione in cui ogni Stato membro è chiamato a fissare una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili, stabiliti a livello nazionale, in vista dell’obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95% rispetto al 1990.

Il decreto legislativo, recante l’attuazione della direttiva dell’Unione Europea, è il numero 2018/844 del 30 maggio 2018 e sarà recepito il 10 marzo 2020: descrive come deve essere attuata la valutazione della prestazione energetica nell’edilizia e l’efficienza energetica, cambiandone i precedenti parametri.

I Requisiti degli impianti, alcuni esempi

In caso di sostituzione del Generatore di Calore, l’edificio deve essere dotato di dispositivi autoregolanti, che possano controllare separatamente la temperatura di ogni vano o di una determinata zona riscaldata o raffrescata.

Nel caso di installazione o la sostituzione dei sistemi tecnici per l’edilizia, ci sono dei requisiti minimi da rispettare, ossia:

  • il rendimento energetico globale,
  • la corretta installazione,
  • il corretto dimensionamento
  • i sistemi di regolazione e controllo eventualmente differenziabili per gli edifici nuovi ed esistenti.

Anche gli edifici, nuovi o ristrutturati, devono inoltre rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica.

Novità: le colonnine di ricarica per le auto elettriche

Il decreto stabilisce inoltre l’installazione delle colonnine di ricarica negli edifici residenziali e negli edifici non residenziali.

Per quanto riguarda gli edifici residenziali, deve essere previsto che per ogni posto auto dei parcheggi interni o adiacenti venga installata la colonnina di ricarica.

Per gli edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante, dotati di più di dieci posti auto, il punto di ricarica è per ogni cinque posti auto.

Mentre ne sono esenti le piccole e medie imprese, gli edifici per cui la domanda di permesso di costruire sia presentata entro il 10 marzo 2021 e le zone in cui la stabilità della rete locale può essere messa a rischio dalle infrastrutture di canalizzazione necessarie.

Non c’è l’obbligatorietà se il costo dell’installazione delle colonnine di ricarica supera il 7% il costo della ristrutturazione dell’edificio.

Impianti fotovoltaici per le colonnine di ricarica

Per il funzionamento delle colonnine di ricarica, la Castelli Service consiglierà l’installazione dell’impianto Fotovoltaico, così da avere un risparmio maggiore in quanto l’energia elettrica sarà auto-prodotta.